31/07/10

L'insindacabilità (parziale) delle scelte economiche e organizzative nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Art. 41 Cost.: cenni

Si ritiene opportuno, in antecedenza a questa breve trattazione, ricordare e rimarcare quanto sancito dall'art. 41 Cost. oggi principe di commedie parlamentari e probabile oggetto futuro di modifiche. Tale norma consta in tre punti essenziali (per un commento si rimanda ai link inseriti nel presente post):
1) l'iniziativa economica privata è libera;
2) essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
3) la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.


Il giustificato motivo oggettivo: concetti generali

Il giustificato motivo oggettivo consiste in "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3, L. 604/66).
Il principio di ordine generale, secondo il quale il giudice è chiamato a risolvere le controversie, consiste nell'insindacabilità delle scelte economiche e organizzative del datore di lavoro (Trib. Milano 19/2/2008). Tali scelte consistono principalmente nella libertà di appaltare a terzi mansioni precedentemente svolte internamente. Il giudice, pertanto, deve esclusivamente verificare l'effettiva realizzazione di tali scelte ed il nesso causale con il licenziamento. Al datore di lavoro spetta l'onere di dimostrare la reale soppressione del posto cui era adibito il lavoratore licenziato. Ciò non significa, ovviamente, la soppressione delle mansioni da esso svolte, semmai la scelta organizzativa può realizzarsi banalmente in una redistribuzione interna delle mansioni tra i dipendenti non soggetti al licenziamento. Secondo un orientamento giurisprudenziale non orfano di contestazioni, la prova dell'effettiva soppressione del posto non è sufficiente a giustificare il licenziamento. Il principio dell'inutilizzabilità aliunde elaborato dalla giurisprudenza afferma che la soppressione del posto di lavoro non è sufficiente ad integrare gli estremi del giustificato motivo oggettivo: il datore di lavoro deve dimostrare che il lavoratore non è utilizzabile in altre posizioni equivalenti (o inferiori). Un limite a tale principio consiste nella libertà, per il datore di lavoro, di non utilizzare il lavoratore come appena espresso se ciò comporta la modifica dell'organizzazione aziendale prescelta o maggiori oneri economici.

Per compiere un'analisi meritevole del rispetto di una qualsiasi forma di lettura, si esporranno nel prosieguo i principalissimi oneri probatori in capo al datore di lavoro.
Il principio base (Trib. Milano 24/3/2009) afferma che il datore di lavoro deve fornire la prova dell’effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dell’esistenza del nesso di causalità tra le ragioni inerenti all’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro e il licenziamento del lavoratore e dell’impossibilità di impiegare quest’ultimo in altri ruoli e mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

A conferma di quanto fino ad ora espresso, è il caso di esaminare brevemente i principi elaborati dalla Corte di Cassazione. La sentenza n.21579 del 13 Agosto 2008 afferma che il datore di lavoro che licenzia, per giustificato motivo oggettivo, un lavoratore adducendo la soppressione del posto di lavoro a cui esso era addetto deve dimostrare quanto segue:
1) al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a quella soppressa alla quale il lavoratore licenziato avrebbe potuto essere assegnato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte (in tal senso si veda anche Cass. 24/6/94 n. 6067);
2) il datore di lavoro ha l'obbligo di dimostrare di aver offerto, al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, un impiego in mansioni inferiori, rispetto a quelle rientranti nel suo bagaglio professionale, compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insidacabilmente prescelto (in contrasto con quanto affermato dal Trib. Milano il 16/7/2008, secondo il quale affinché sussista il giustificato motivo oggettivo di licenziamento il datore di lavoro deve dare la prova dell'impossibilità di utilizzare il dipendente in altri settori della sua azienda, anche assegnandolo a mansioni diverse, purché non dequalificanti).
Bisogna però ricordare che grava comunque sul lavoratore l'onere di allegazione e indicazione precisa della possibilità di essere adibito ad altre mansioni, al fine di far valere il relativo onere probatorio contrario datoriale (Cass. 10/5/2007 n. 10672).

Per concludere questa trattazione ridotta ai caratteri dell'essenzialità, è il caso di rimandare a quanto affermato il 14/3/2003 dal Trib. Milano. Provata l'unicità del complesso aziendale facente capo a più società, è illegittimo perché priva di idonea motivazione il licenziamento intimato da una società che non abbia valutato la possibilità di ricollocare il lavoratore nell'ambito dell'intero complesso. Ne consegue il diritto del dipendente ad essere riassunto (ovvero risarcito) dalla società cui appartenga la posizione disponibile, anche se rimasta estranea all'atto di recesso. L'esercizio dell'attività nella medesima sede operativa, l'impiego promiscuo di dipendenti e l'utilizzo promiscuo di attrezzature sono indici sufficienti a determinare l'unicità del complesso aziendale. (Trib. Milano 14/3/2003, Est. Martello)


Per un ulteriore approfondimento:
Link1:Breve analisi art. 41 Cost
Link2: Rivista telematica di Diritto del Lavoro

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