21/07/10

Il divieto di ostacolare la libera prestazione di servizi

Il principio di libera prestazione dei servizi “interessa gli operatori economici (persone fisiche o giuridiche) che prestano servizi in un Paese diverso da quello in cui sono stabiliti”. A differenza della libertà di stabilimento, che è fondata sul concetto della permanenza nello Stato di destinazione, la libertà di prestazione dei servizi è riferibile a chi svolge in modo non permanente un’attività non salariata in uno Stato membro diverso da quello in cui il servizio trova utilizzo. Tale principio, che opera quando non è invocabile una tutela basata sui principi che regolano le libertà di circolazione di merci, persone e capitali, si pone a tutelare i prestatori e i fruitori dei servizi transfrontalieri. Al prestatore di servizio è concessa la libertà di entrare in altro Stato membro per poter prestare il servizio alle stesse condizioni riservate ai cittadini di detto Stato, mentre al fruitore deve essere concessa la possibilità di poter usufruire del servizio nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore alle stesse condizioni riservate ai cittadini dello Stato del prestatore. L’elemento transfrontaliero è perciò il carattere essenziale affinché si possa invocare la tutela garantita dalla liberalizzazione dei servizi.
Spostando la trattazione specificatamente al settore tributario, si rileva che in suddetto campo si pone il problema di come valutare la compatibilità di norme che prevedono un trattamento fiscale diversificato sulla base del luogo in cui è stabilito il prestatore. L’applicazione della norma del trattamento nazionale pare indispensabile per tutelare i prestatori ed i fruitori dei suddetti servizi: da un lato si pone a salvaguardare il diritto dei fruitori a ricevere i servizi senza ulteriori aggravi fiscali, dall’altro è indispensabile tutela dei prestatori affinché operino in un mercato concorrenziale non distorto.
Ricordando che le normative fiscali non sono solamente degli strumenti indispensabili al finanziamento della spesa pubblica, bensì anche delle leve attraverso le quali il policy maker va ad influire sulle scelte comportamentali della collettività, è da rilevare la logica di certe scelte normative che prevedono la deducibilità o la detraibilità di particolari spese o oneri (si pensi al trattamento delle assicurazioni previdenziali nei vari ordinamenti tributari) in capo a determinare categorie di soggetti mentre dall’altro il sistema tributario assorbe tali agevolazioni tramite forme di prelievo sui profitti realizzati dalle organizzazioni che erogano i servizi agevolati. Al fine di garantire un bilanciamento all’interno del sistema, i vari ordinamenti tributari interni spesso si segnalano all’attenzione della Corte con la previsione di normative che contrastano le prestazioni transfrontaliere di servizi favorendone quindi quelle circoscritte all’interno dei confini nazionali.
Sono vietate quelle normative fiscali nazionali che producano “l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro”, con riferimento alle modalità di applicazione dell’imposta e alla misurazione del prelievo cui è sottoposto il contribuente. Tali normative sono perciò incompatibili col Trattato e i suoi principi se negano o limitano illegittimamente la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi resi da prestatori di servizi residenti in altro Stato membro o temporaneamente stabiliti nello Stato di destinazione del servizio. A completare il ragionamento, è il caso di sottolineare che la restrizione può anche operarsi tramite presunzioni che limitano la deducibilità fiscale dei costi sostenuti. In particolare con il caso Vestergaard è stata ritenuta contraria all’art. 49 TCE una norma danese che prevedeva la non deducibilità delle spese di partecipazione a convegni tenuti in località turistiche estere, a meno che il contribuente non né dimostrasse l’inerenza. La Corte ha rilevato la contrarietà di suddetta norma in quanto sui destinatari di tali servizi sussiste il diritto di fruirne in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono prestati, indipendentemente dalla nazionalità del prestatore ed anche se prestatore e fruitore vantano la medesima nazionalità.
In questo senso è il caso di citare la modalità di tassazione sui redditi derivanti da una prestazione di servizio transnazionale resa da un non residente. La previsione di un regime di ritenuta alla fonte ad hoc per la fattispecie in esame pone ovvi problemi di compatibilità con la norma del trattamento nazionale. In particolare, nel caso Scorpio la Corte di Lussemburgo ha affrontato l’analisi di un simile regime in virtù degli effetti derivanti dall’applicazione della ritenuta da parte dei fruitori. Nel caso di specie, si rilevò che suddetta normativa, se confrontata con quella di cui potevano disporre i prestatori di servizio residenti, svantaggiava i prestatori non residenti ed i relativi fruitori. I primi, infatti, erano svantaggiati in termini di liquidità, in quanto la ritenuta era applicata solamente nei loro confronti, mentre i secondi erano svantaggiati in quanto si vedevano accollati gli oneri amministrativi, con le conseguenti responsabilità, in virtù della loro scelta. In sintonia con la giurisprudenza, è stato rilevato che anche in connessione alla libertà di prestazione di servizi è applicabile la regola Schumacker, secondo la quale le posizioni giuridiche dei non residenti sono confrontabili con quelle dei residenti nel caso i primi percepiscano la totalità o la quasi totalità dei loro compensi nello Stato della fonte. Se una disparità di trattamento tra residenti e non residenti risulta giustificabile, strettamente correlato a ciò si ritrova la giustificazione di una norma, il meccanismo della ritenuta alla fonte, la cui ratio consiste nella volontà di garantire la riscossione dell’imposta sul reddito e, quindi, di evitare che il prestatore non residente sfugga dalla tassazione sia nello Stato della fonte, sia in quello della residenza.
In un’ottica di sintesi si intende qui accennare alla coerenza del sistema fiscale quale giustificazione per una restrizione alla libera prestazione dei servizi. La ragione su cui si fonda tale giustificazione risiede nel fatto che la possibilità di concedere un’agevolazione derivante dalla fruizione di un servizio è direttamente compensata dalla possibilità di prevedere un’imposizione sul profitto del prestatore. Tale giustificazione è stata invocata per particolari servizi, come ad esempio quelli inerenti l’ambito assicurativo o il leasing.

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