24/09/10

Fatture per operazioni inesistenti: configurazione del reato

Riporto nel prosieguo quanto esplicitato dalla Cassazione nella sentenza n.19907/10 in tema di reati tributari e finanziari.

1) L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è un delitto di pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto.
2) Ai fini della rilevazione del momento di consumazione del reato rileva il momento dell'emissione della fattura, trattandosi di reato istantaneo.
3) La presenza di un'ulteriore finalità nell'azione delittuosa non incide sull'integrazione della suddetta fattispecie attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto.
4) Nel delitto de quo il dolo è comunque ravvisabile allorché l'autore abbia la coscienza e volontà di emettere o di utilizzare fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti idonei a frodare il fisco, essendo irrilevante il concorrente fine diverso di ottenere indebiti contributi.
5) L'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte su redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.

09/09/10

La proprietà: concetti generalissimi

Premessa:
Tale lavoro è progettato per offrire, ai ragazzi delle scuole medie superiori, un sunto circa il diritto di proprietà.


Art. 42 Cost.:
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.


Introduzione:
La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Questa definizione è incompleta, in quanto, non spiegando del diritto di proprietà privo di godimento, rileva esclusivamente gli aspetti principali della proprietà. La proprietà, quindi, è un potere di carattere generale che abbraccia tutte le possibili utilità lecite che la cosa può dare.

Art. 832 c.c.: significato delle espressioni usate:
- facoltà di godere: il proprietario ha la facoltà di godere della cosa, significa che può usarla per soddisfare i propri bisogni;
- facoltà di disporre: si esercita sia col trasferire ad altri la proprietà della cosa, sia concedendone ad altri il godimento a titolo gratuito od oneroso;
pienezza ed esclusività del diritto: "in modo pieno" significa che il proprietario può fare tutto della sua cosa, in modo lecito; "in modo esclusivo" significa che ha il diritto di escludere chiunque altro da ogni ingerenza nell'esercizio del suo diritto;
- limitazioni del diritto: la proprietà non è un diritto illimitato, la sua pienezza e la sua esclusività trovano tutela "entro i limiti e con l'osservanza degli obblifhi stabiliti dall'ordinamento giuridico", allo scopo di assicurarne la funzione anche sociale e non solo individuale;
- elasticità: (collegato al carattere della pienezza) nel momento in cui vengono meno i diritti imposti dall'ordinamento, come quello che lo stesso proprietario si sia eventualmente imposto, concedendo ad esempio l'usufrutto ad altri, il diritto di proprietà si riespande automaticamente, riacquistando la sua originaria estensione (nell'usufrutto viene ridotto il diritto, una volta terminato si riespande tornando "pieno ed esclusivo").


Limiti del diritto di proprietà:

La proprietà risulta un diritto soggettivo sottoposto a limiti:
- che toccano la proprietà nella sua estensione;
- che la investono nella sua intensità (nel senso che riguardano l'esercizio del diritto di proprietà). Questi ultimi si raggruppano in limiti posti nell'interesse pubblico e limiti posti nell'interesse privato, ossia nell'interesse di altri proprietari.
Un problema particolare che si pone nei riguardi della proprietà fondiaria, cioè quella relativa a beni immobili, è il diritto in senso verticale, ossia in altezza e in profondità. Questo è ammissibile in via teorica, ma non nella pratica, in quanto il proprietario di un fondo potrebbe ostacolare, per esempio, il passaggio degli aerei. La proprietà fondiaria si estende anche in senso orizzontale, nei limiti dei suoi confini, costituiti da altre proprietà, pubbliche o private. Sotto questo profilo il proprietario può chiudere il fondo (art. 841 c.c.) e impedirne a chiunque l'accesso (salvo alcune eccezioni).
Fra i limiti legali che si riferiscono all'intensità, si parla ora di quelli che sono posti nell'interesse pubblico.
L'espropriazione per pubblico interesse è quell'istituto che ha per oggetto la perdita della proprietà dei beni mediante trasferimento coattivo (ablazione) da parte della pubblica amministrazione. Per soddisfare le molteplici esigenze della collettività (scuole, strade, etc.) la pubblica amministrazione fa spesso ricorso all'espropriazione dei suoli e di altri beni immobili. Il soggetto a cui è stato espropriato il bene ha diritto ad un'indennità di espropriazione, praticamente irrisoria fino al 1992. Non essendo agevole quantificare tale indennità, spesso si ricorre alla magistratura. I principi fondamentali in materia di espropriazione sono:
- essa deve essere fatta per motivi di pubblico interesse accertato in modo legale;
- essa non sopprime il diritto del proprietario, bensì lo converte nel diritto ad un'indennità.
Possono essere espropriati anche beni immateriali, come brevetti d'invenzione.
Contro gli atti di espropriazione della pubblica amministrazione il proprietario può tutelarsi mediante il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
La requisizione (art. 835 c.c.) è l'atto amministrativo col quale la pubblica amministrazione provvede a sottrarre beni mobili, o l'uso di beni immobili, al proprietario per motivi di interesse militare o civile che hanno carattere grave ed urgente. Nel caso vengano requisiti in proprietà dei beni mobili si è di fronte ad un caso che si avvicina all'espropriazione (l'espropriazione riguarda beni immobili o certi beni immateriali). Nella requisizione in uso, invece, il proprietario perde temporaneamente il possesso (non perde quindi la proprietà) del bene e a lui è dovuta una giusta indennità.
I limiti del diritto di proprietà nell'interesse privato si risolvono nella disciplina dei cosiddetti rapporti di vicinato, cioè dei rapporti fra proprietari di fondi vicini.
Le principali norma in materia riguardano:
- gli atti di emulazione: non sono consentiti atti emulativi, cioè atti che hanno lo scopo di nuocere o molestare altri (es.: piantare alberi senza particolari scopi, se non quello di disturbare la visuale del vicino). La nozione di atto emulativo risulta da due elementi: l'assenza di utilità per il proprietario (elemento oggettivo) e l'intenzione di nuocere o recare molestia ad altri (elemento soggettivo);
le immissioni: si intendono le propagazioni di fumo e di calore, i rumori, le vibrazioni e di tutte quelle forme di propagazione di sostanze inquinanti provenienti da un fondo e che si propagano verso quelli vicini. Queste immissioni non devono superare la normale tollerabilità, cioè non devono risultare superiori alla capacità di sopportazione dell'uomo medio;
- l'accesso al fondo: di norma il proprietario può negare a chiunque l'accesso al fondo, tranne che in due casi: 1) non può impedire che si entri nel fondo per l'esercizio della caccia (a meno che il fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano culture suscettibili di facile danno o a meno che il cacciatore non sia munito della licenza di caccia,; per quanto riguarda la pesca può negare l'accesso), 2) per permettere costruzioni o riparazioni o altre opere proprie del vicino, o comuni tra i due (art. 843 c.c.), 3) deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che si trovi accidentalmente nel fondo o l'animale che sia fuggito alla custodia, a meno che non preferisca riconsegnare la cosa o l'animale negando l'accesso;
- le distanze nelle costruzioni (distanze legali);
- piantagioni e simili;
- le finestre sul vicino del fondo;
- lo stillicidio (art. 908 c.c.);
- l'uso delle acque private.


Modi di acquisto della proprietà: distinzioni:

I modi di acquisto della proprietà sono i fatti giuridici che determinano l'acquisto della proprietà. Essi si distinguono in:
- modi di acquisto a titolo originario: l'acquisto avviene senza alcuna relazione con il diritto di un precedente proprietario (es. la raccolta di una cosa deliberatamente abbandonata);
- modi di acquisto a titolo derivativo: l'acquisto avviene quando il diritto si trasferisce da un soggetto ad un altro (es. dal venditore al compratore).
Sono modi di acquisto a titolo originario:
- l'occupazione: presa di possesso, con l'animo di farle proprie, di cose mobili che non sono di proprietà di nessuno (cose abbandonate volontariamente dal proprietario o che non appartengono a nessuno, gli animali ad oggetto di caccia e pesca);
- l'invenzione: consiste nel ritrovamento di cose smarrite o nella scoperta di un tesoro (le cose smarrite spettano al ritrovatore dopo un anno dalla pubblicazione del rinvenimento; il proprietario che rivendica la cosa deve pagare al ritrovatore un premio; è tesoro qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno possa provare di essere proprietario; se scoperto casualmente in fondo altrui, la proprietà si dività a metà tra ritrovatore e proprietario del suolo);
- l'accensione: il diritto di una cosa si estende a ciò che a essa si unisce o si incorpora, sia per effetto di eventi naturali sia per fatto dell'uomo;
- l'usucapione: colui che tiene in suo possesso una cosa di cui non è proprietario, col decorso del tempo e con le condizioni stabilite dalla legge, ne acquista la proprietà;
- l'acquisto di beni mobili mediante la regola "possesso vale titolo": coslui che, in buona fede e in forza di un titolo idoneo, acquista il possesso di un bene mobile da chi non ne aveva la proprietà, diventa proprietario in modo istantaneo.
Per quanto concerne l'acquisto della proprietà a titolo derivativo è da rilevare che essa si osserva quando il diritto si trasferisce da un soggetto ad un altro (è l'ipotesi di gran lunga più frequente).
Si verifica una successione quando colui che diventa proprietario a titolo derivativo non acquista un diritto nuovo, bensì lo stesso diritto che faceva capo al precedente titolare. Colui che trasmette il titolo è definito "dante causa" o "autore", colui che lo acquista si definisce "avente causa" o "successore".
All'acquisto a titolo derivativo si applicano due importantissime regole giuridiche:
- il principio per il quale nessuno può trasferire ad altri un diritto di maggior portata o intensità di quelle che ha lui stesso;
- il principio per il quale se viene meno il diritto del dante causa di regola viene meno anche in capo all'avente causa (collegato al primo principio: se l'autore aveva acquistato la proprietà in virtù di un contratto che è stato successivamente annullato il successore non può ricevere il diritto).
Sono modi di acquisto a titolo derivativo della proprietà:
- i contratti traslativi della proprietà, come la compravendita, la permuta, la donazione, etc.;
- la successione per causa di morte;
- i trasferimenti coattivi operati dall'autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria in particolari ipotesi.


Tutela della proprietà: azioni petitorie:

A tutelare il diritto della proprietà vi sono quattro azioni, dette petitorie:
- l'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.);
- l'azione negatoria (art. 949 c.c.);
- l'azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.);
- l'azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.).
Con l'azione di rivendicazione il proprietario, o chi si ritiene tale, mira a far accertare il suo diritto di proprietà sopra la cosa posseduta o detenuta da altri, e a conseguire la restituzione della stessa. Presupposto di tale azione, quindi, è che il proprietario sia stato privato del possesso della sua cosa, che viene abusivamente utilizzata da altri. L'attore (colui che agisce in giudizio, il proprietario che si ritiene tale) ha l'onere di dimostrare il suo diritto: senza tale dimostrazione sarà impossibile che il convenuto (colui contro il quale si agisce) venga condannato a restituire la cosa.
La prova del diritto di proprietà non è però agevole. Non è infatti sufficiente provare un valido titolo di acquisto, in quanto potrebbe costui non aver acquistato validamente da un un altro soggetto (sarebbe così necessario provare anche la validità dell'acquisto precedente, e di quello precedente ancora e così via). Al proprietario conviene quindi dimostrare che il suo possesso, eventulemte congiunto con quello di colui che glielo ha trasmesso e dei possessori antecedenti, si è prolungato per il tempo necessario all'usucapione.
Soltanto i modi di acquisto a titolo originario, infatti, danno al proprietario un modo ineccepibile di provare il suo diritto.
Nel caso il convenuto sia condannato a restituire la cosa all'attore, il quale ha quindi dimostrato di essere il proprietario, sarà obbligato, nel caso non riesca a recuperare la cosa a corrispondere al proprietario il valore e il risarcimento del danno.
Con l'azione negatoria il proprietario mira a far dichiarare la pienezza del suo diritto di proprietà e, quindi, l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa. Presupposto di questa azione è che il proprietario abbia motivo di temere pregiudizio dal fatto che altri accampino dei diritti reali pariali (servitù, usufrutto, etc.) sulla cosa che è oggetto del suo diritto di proprietà. Al proprietario (attore) è sufficiente provare il suo diritto di proprietà: incombe al convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza dei diritti vantati (se vuole ottenere il rigetto dell'azione).
Questa regola è la conseguenza del principio generale secondo cui la proprietà si presume libera da pesi.
Se sussistono turbative o molestie il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.
Con l'azione di regolamento di confini il proprietario di un fondo chiede che sia stabilito dal giudice il confine col fondo vicino, su cui vi sia l'incertezza.
Presupposto di quest'azione è l'incertezza del confine tra due fondi, da cui sia derivata una controversia cirla l'appartenenza di una zona posta tra i due fondi medesimi. L'azione può essre fatta valere da ciascuno dei due proprietari. Ogni mezzo di prova è consentito. In mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Con l'azione per l'apposizione di termini il proprietario domanda che i segni di confine mancanti o divenuti irriconoscibili siano apposti o ristabiliti a spese comuni. Presupposto di questa azione non è l'incertezza dei confini, bensì dei segni che lo indicano (termini). Anche questa azione, ovviamente, può essere fatta valere da ciascuno dei proprietari.
Le azioni di enunciazione (denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto) sono rimedi provvisori comuni alla proprietà, ai diritti reali di godimento e al possesso. Con le azioni possessorie, il proprietario ha la possibilità di valersi delle azioni di reintegrazione e azioni di manutenzione, i quali sono i mezzi di tutela più rapida rispetto alle azioni petitorie e sono quindi preferibili in certe circostanze.

03/09/10

L'obbligatorietà del Canone Rai limita la fruizione del diritto all'informazione?

Premesse:

Il presente post viene scritto nell'intento di fornire chiarezza circa la natura del c.d. "Canone Rai" che, in seguito al proliferare di mascalzoni travestiti da professionisti abili ad offrire i loro servigi al mercato profittando della carenza di controlli da parte dell'autorità pubblica, convincono, o cercano di convincere tramite l'organizzazione di incontri in luoghi pubblici (bar, e non solo), platee a disdire l'abbonamento in oggetto, oggi zoppica in un inferno di errati e confusi passaparola.
Si ritiene innanzitutto doveroso informare che, a quanto risulta dal passaparola stesso, tali presunti professionisti si impegnano a difendere gratuitamente (quasi) i loro clienti dagli accertamenti della polizia tributaria. I clienti, infatti, devono impegnarsi a sottoscrivere una specie di "quota annua" all'organizzazione (15 euro/anno circa) a tal fine. Il risparmio di quasi 100 euro/anno in ossequio a tale servizio è soltanto apparente (senza considerare il costo iniziale).
L'intenzione palesata da tali professionisti è l'elusione della normativa sul Canone Rai. Si ritiene opportuno sottolineare, perciò, il forte contrasto all'elusione tributaria figlio della giurisprudenza della Cassazione, e avvallato dalla Corte Costituzionale in molteplici settori della fiscalità nazionale. In conseguenza di ciò, la credibilità di suddetti professionisti dovrebbe essere nulla.


Commento a Sentenza: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 17 aprile 2009, richiesta n.33/04:

La sentenza in commento è di importanza storica in quanto, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), risulta essere la prima ad esaminare i tratti che determinano la natura fiscale di taluni prelievi coattivi imposti dagli Stati.
Nel caso di specie la CEDU sottolinea che è pacifica la natura tributaria del canone radiotelevisivo, in sintonia con quanto costantemente espresso dalla Corte Costituzionale italiana.
Innanzitutto, però, è necessario riassumere quanto disposto dalla giurisprudenza italiana. La Corte costituzionale italiana spiega che il carattere tributario del canone si riassume nell'obbligo del pagamento imposto indipendentemente dalla volontà negoziale dell'utente e per il solo fatto di "una mera possibilità di uso del servizio" mediante l'apparecchio posseduto (Corte Cost., ord. 535/1988).
Il massimo organo giurisprudenziale italiano ha chiarito costantemente, non senza le critiche della dottrina, la compatibilità del Canone Rai col dettato costituzionale. In particolare ha affermato che esso non viola né il princio di eguaglianza ex art. 3 Cost. né il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. in quanto viene soddisfatto il principio di ragionevolezza intendendo, con siffatta espressione, che l'importo dovuto per la mera detenzione dell'apparecchio televisivo è adeguato al possesso dello stesso. Tale lettura, però, è certamente contestabile da un punto di vista attento a salvaguardare il significato del dettato costituzionale. Secondo il parere di chi scrive, in sintonia con la dottrina più illuminata, il canone radiotelevisivo si dimostra, nel concreto, un'imposta espropriatoria. Il quantum debeatur, infatti, se confrontato col valore reale degli apparecchi televisivi, potrebbe in taluni casi superare il valore commerciale del bene in possesso, con evidente contrasto dell'art. 53 Cost. che sancisce che ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. A confermare ciò sarebbe sufficiente osservare pacificamente la marcata varianza nei valori commerciali degli apparecchi televisivi. La Corte costituzionale, introducendo il principio di ragionevolezza nel comparto tributario, ha dunque eluso il superiore principio di capacità contributiva, il quale è strumento indispensabile affinchè il principio di eguaglianza venga soddisfatto. La ragione, di matrice "politica", è dalla comunità scientifica definita "ragion fiscale": analizzando la storia della giurisprudenza della Corte è rinvenibile, infatti, una particolare volontà di tutela verso gli interessi economico-finanziari dello Stato, anche se contrastanti la Costituzione.
Riprendendo quanto affermato dalla Corte costituzionale italiana, la CEDU afferma che il Canone Rai non è assimilabile ad un corrispettivo di una prestazione resa al singolo affinchè possa usuffruire della visione dei programmi delle emittenti pubbliche, bensì è un'imposta destinata a colpire i possessori di apparecchi televisivi (art. 1, R.D.246/1938) atta a finanziare il servizio di trasmissione televisiva che lo Stato italiano offre. Elemento chiave, che ne caratterizza la fattispecie tributaria, è dunque la finalità sottesa al canone: il singolo, dunque, è obbligato alla contribuzione indipendentemente dalla fruzione delle proposte televisive offerte dalle emittenti statali.
L'elemento innovativo della sentenza in esame è rappresentato da una formulazione ampia del concetto di ragionevolezza affiancato all'obbligatorietà della prestazione, all'assenza di un rapporto contrattualistico tra le parti e al collegamento alla spesa pubblica.
A differenza di quanto affermato dalla Corte, la CEDU traslata il principio di ragionevolezza sul mero concetto del quantum debeatur, scindendolo dunque dal presupposto giuridico che determina l'imposta.
Secondo la CEDU, in palese contrasto con la dottrina, il Canone Rai è legittimo in quanto non presenta caratteri confiscatori.

Sulla libertà di fruizione del diritto all'informazione, invece, l'analisi si sposta sugli effetti della disdetta del canone radiotelevisivo. E' evidente che tale problema non sussiste. Da un lato, infatti, il Canone Rai, essendo considerato imposta anzichè corrispettivo, non è legato alla fruizione di una controprestazione. Dall'altro, la sigillazione è certamente uno strumento adeguato e proporzionale rispetto ai fini antielusivi.

Concludendo, chi scrive rileva l'impossibilità sostanziale di contestare giuridicamente l'esistenza del canone radiotelevisivo sia sotto il profilo della compatibilità costituzionale, sia sotto il profilo dei diritti umani per effetto della c.d. "ragion fiscale". Una Corte costituzionale non influenzata dalle ragioni di Stato dovrebbe rilevare l'ineluttabile natura di tassa, anzichè di imposta, del canone radiotelevisivo, con evidenti conseguenze circa la rimborsabilità del canone in relazione alla non fruizione del servizio per ragioni non inerenti la volontà del cittadino.



Nel prosieguo riporto la sentenza ivi commentata:

IN FATTO:
L'attore, Bruno Antonio Faccio, è un cittadino residente italiano, nato nel 1947 e residente a Vicenza. Egli è rappresentato davanti alla Corte da ....., avvocato in Vicenza. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, I.M. Braguglia e R. Adam e E. Spatafora, ed i suoi coagenti, V. Esposito e F. Crisafulli, e dal coagente aggiunto, N. Lettieri.

A. Le circostanze del caso di specie:
I fatti della causa, così come esposti dalle parti, possono riassumersi come segue. Il 20 dicembre 1999, l'attore introdusse innanzi all'Ufficio del registro degli abbonamenti della RAI (Radiotelevisione italiana), una domanda di risoluzione del suo abbonamento al servizio di televisione pubblica. Il 29 agosto 2003, la polizia tributaria di Valdagno (Vicenza) appose i sigilli al televisore dell'attore, imballandolo in un sacco di nylon al fine di renderlo inutilizzabile, conformemente all'articolo 10 del Regio Decreto Legge n. 246 del 1938.

B. Il diritto interno applicabile:
Il Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938, che disciplina gli abbonamenti al servizio di televisione pubblica, dispone come segue nei suoi articoli rilevanti:
Art. 1
“Tutte le persone che dispongono di uno o di più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiofoniche (radioaudizioni) sono sottoposte all'obbligo di pagamento del canone di abbonamento, conformemente alle regole previste nel presente regio decreto...” “L'abbonato che non ha intenzione o che non è nella possibilità di beneficiare della radioaudizioni circolari e continua comunque a conservare l'apparecchio presso il suo domicilio, deve presentare all'ufficio del registro competente, prima della fine del mese di novembre, una domanda di risoluzione dell'abbonamento (...). L'apparecchio sarà chiuso in un imballaggio al fine di impedirne l'utilizzo”.

MOTIVI:
Invocando gli articoli 10 e 8 della Convenzione, l'attore si duole rispettivamente della violazione del suo diritto a ricevere delle informazioni e di quello al rispetto della propria vita privata e familiare, poichè l'apposizione dei sigilli al suo televisore comporta non solamente il blocco dei programmi RAI, ma anche di tutti gli altri programmi televisivi, compresi quelli che sono trasmessi da canali privati. Invocando l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, l'attore si lamenta anche di una lesione al suo diritto al rispetto dei beni, poiché nessuno dovrebbe essere privato della proprietà, a meno che ciò non avvenga per ragioni di utilità pubblica.

IN DIRITTO:
Invocando gli articoli 10 e 8 della Convenzione, l'attore si duole rispettivamente della violazione del suo diritto a ricevere informazioni e di quello al rispetto della sua vita privata e familiare. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, si duole anche di una violazione al suo diritto al rispetto dei beni. Il Governo sostiene, in primo luogo, che questa richiesta dovrebbe essere rigettata in quanto non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne, in quanto l'attore non ha proposto i suoi motivi innanzi ad un tribunale civile. A titolo di esempio, il Governo evidenzia che a più riprese le giurisdizioni ordinarie si sono pronunciate sul tema del pagamento del canone audiovisivo e che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 10 del Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938 è stata oggetto di diverse decisioni della Corte Costituzionale. Il Governo considera anche che, se è vero che l'apposizione dei sigilli alla televisione dell'attore costituisce un'ingerenza nel diritto di questi a ricevere delle informazioni, con riferimento al diritto al rispetto della sua vita privata e della proprietà, tale ingerenza è proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito dallo Stato, e cioè il finanziamento parziale del servizio pubblico di radio–tele diffusione. Il Governo sottolinea la natura fiscale di tale canone: “si tratta di un'imposta dovuta in ragione del possesso di un apparecchio atto a ricevere qualsiasi programma televisivo”. In tale contesto, in seguito alla risoluzione dell'abbonamento alla televisione pubblica, il fatto di rendere l'apparecchio ricevente inutilizzabile costituirebbe una misura proporzionata all’obbiettivo perseguito dallo Stato. L'attore reitera i suoi motivi e ritiene che, anche a voler considerare legittimo l'obiettivo di finanziamento del servizio pubblico della radio–tele diffusione, il fatto di rendere l'apparecchio televisivo inutilizzabile costituisce una misura non proporzionata, tenuto conto in particolare dell'impossibilità che ne consegue di accedere alle stazioni televisive private.
Per quanto riguarda l'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne, sollevata dal Governo, la Corte considera innanzitutto che quest'ultimo non ha dimostrato l'esistenza di una via di ricorso ordinaria idonea a reindirizzare i motivi sollevati dall'attore innanzi alla Corte. D'altronde, conviene ricordare che la sentenza della Corte costituzionale non costituisce una via di ricorso di cui la Convenzione esige l'esperimento, non potendo un individuo singolo giovarsi dell'esperimento diretto a tale via (si veda, mutatis mutandis, tra le molte, Brozicek c. Italia, 19 dicembre 1989, par. 34, serie A, n. 67). Quindi, la Corte ritiene che ci sia motivo per rigettare tale eccezione.
La Corte rileva poi che l'attore ha omesso di sostenere il motivo basato sul proprio diritto al rispetto della sua vita familiare e rigetta, quindi, quest'ultimo per mancanza manifesta di fondamento, secondo l'art. 35, paragrafi 3 e 4 della Convenzione.
Per quanto riguarda gli altri profili della domanda, la Corte considera in primo luogo che non è contestabile che l'apposizione dei sigilli all'apparecchio televisivo dell'attore rappresenti una ingerenza nel suo diritto a ricevere delle informazioni, e di quello al rispetto della sua vita privata, tenuto conto, per quanto attiene quest'ultimo diritto, della nozione ampia di “vita privata”, riconosciuta più volte dalla giurisprudenza della Corte (si veda, mutatis mutandis, Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, par. 61, CEDU, 2002 – III).
La Corte ritiene che tale misura, prevista dall'art. 10 del Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938, persegue uno scopo legittimo: dissuadere gli individui dal non pagamento di un'imposta o, altrimenti detto, dissuaderli dalla risoluzione dell'abbonamento al servizio televisivo pubblico.
Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, la Corte, su sollecitazione del Governo, ritiene che è alla luce della natura fiscale del canone radiotelevisivo che quest'ultimo deve essere analizzato. Il canone costituisce in effetti un'imposta destinata al finanziamento del servizio pubblico radio televisivo.
Agli occhi della Corte, e da ciò che emerge dalla lettera dell'art. 1 del Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938, indipendentemente dalla volontà dell'attore di vedere i programmi trasmessi dalle emittenti pubbliche, il semplice possesso dell'apparecchio televisivo comporta l'obbligo, da parte sua, di adempiere al pagamento dell'imposta in parola. D'altronde, a contrario, un sistema che permettesse di vedere solo le emittenti private senza pagare il canone, anche ammettendone la realizzabilità tecnica, equivarrebbe a privare l'imposta della sua natura propria, cioè di contributo ad un servizio della comunità e non di prezzo pagato da un individuo quale corrispettivo della ricezione dei programmi di una determinata emittente.
In tale contesto, è utile ricordare che “la materia fiscale evidenzia ancora il nocciolo duro delle prerogative del potere pubblico, restando preminente il carattere pubblico del rapporto tra il contribuente e la collettività (si veda, mutatis mutandis, Ferrazzini c. Italia, [GC], n. 44759/98, par. 29, CEDU 2001 – VII).
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, così come dell'ammontare ragionevole dell'imposta in questione (che ammonta, a titolo di esempio, a 107,50 euro per l'anno 2009), la Corte valuta che l'apposizione dei sigilli dell'apparecchio televisivo dell'attore è una misura proporzionata all'obiettivo perseguito dallo Stato.
Tale richiesta è, quindi, manifestamente infondata e deve essere rigettata sulla base dell'art. 35, parr. 3 e 4 della Convenzione.
Per tali motivi, la Corte, a maggioranza, Dichiara la richiesta irricevibile.

Françoise Elens – Passos
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens
Presidente