09/09/10

La proprietà: concetti generalissimi

Premessa:
Tale lavoro è progettato per offrire, ai ragazzi delle scuole medie superiori, un sunto circa il diritto di proprietà.


Art. 42 Cost.:
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.


Introduzione:
La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Questa definizione è incompleta, in quanto, non spiegando del diritto di proprietà privo di godimento, rileva esclusivamente gli aspetti principali della proprietà. La proprietà, quindi, è un potere di carattere generale che abbraccia tutte le possibili utilità lecite che la cosa può dare.

Art. 832 c.c.: significato delle espressioni usate:
- facoltà di godere: il proprietario ha la facoltà di godere della cosa, significa che può usarla per soddisfare i propri bisogni;
- facoltà di disporre: si esercita sia col trasferire ad altri la proprietà della cosa, sia concedendone ad altri il godimento a titolo gratuito od oneroso;
pienezza ed esclusività del diritto: "in modo pieno" significa che il proprietario può fare tutto della sua cosa, in modo lecito; "in modo esclusivo" significa che ha il diritto di escludere chiunque altro da ogni ingerenza nell'esercizio del suo diritto;
- limitazioni del diritto: la proprietà non è un diritto illimitato, la sua pienezza e la sua esclusività trovano tutela "entro i limiti e con l'osservanza degli obblifhi stabiliti dall'ordinamento giuridico", allo scopo di assicurarne la funzione anche sociale e non solo individuale;
- elasticità: (collegato al carattere della pienezza) nel momento in cui vengono meno i diritti imposti dall'ordinamento, come quello che lo stesso proprietario si sia eventualmente imposto, concedendo ad esempio l'usufrutto ad altri, il diritto di proprietà si riespande automaticamente, riacquistando la sua originaria estensione (nell'usufrutto viene ridotto il diritto, una volta terminato si riespande tornando "pieno ed esclusivo").


Limiti del diritto di proprietà:

La proprietà risulta un diritto soggettivo sottoposto a limiti:
- che toccano la proprietà nella sua estensione;
- che la investono nella sua intensità (nel senso che riguardano l'esercizio del diritto di proprietà). Questi ultimi si raggruppano in limiti posti nell'interesse pubblico e limiti posti nell'interesse privato, ossia nell'interesse di altri proprietari.
Un problema particolare che si pone nei riguardi della proprietà fondiaria, cioè quella relativa a beni immobili, è il diritto in senso verticale, ossia in altezza e in profondità. Questo è ammissibile in via teorica, ma non nella pratica, in quanto il proprietario di un fondo potrebbe ostacolare, per esempio, il passaggio degli aerei. La proprietà fondiaria si estende anche in senso orizzontale, nei limiti dei suoi confini, costituiti da altre proprietà, pubbliche o private. Sotto questo profilo il proprietario può chiudere il fondo (art. 841 c.c.) e impedirne a chiunque l'accesso (salvo alcune eccezioni).
Fra i limiti legali che si riferiscono all'intensità, si parla ora di quelli che sono posti nell'interesse pubblico.
L'espropriazione per pubblico interesse è quell'istituto che ha per oggetto la perdita della proprietà dei beni mediante trasferimento coattivo (ablazione) da parte della pubblica amministrazione. Per soddisfare le molteplici esigenze della collettività (scuole, strade, etc.) la pubblica amministrazione fa spesso ricorso all'espropriazione dei suoli e di altri beni immobili. Il soggetto a cui è stato espropriato il bene ha diritto ad un'indennità di espropriazione, praticamente irrisoria fino al 1992. Non essendo agevole quantificare tale indennità, spesso si ricorre alla magistratura. I principi fondamentali in materia di espropriazione sono:
- essa deve essere fatta per motivi di pubblico interesse accertato in modo legale;
- essa non sopprime il diritto del proprietario, bensì lo converte nel diritto ad un'indennità.
Possono essere espropriati anche beni immateriali, come brevetti d'invenzione.
Contro gli atti di espropriazione della pubblica amministrazione il proprietario può tutelarsi mediante il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
La requisizione (art. 835 c.c.) è l'atto amministrativo col quale la pubblica amministrazione provvede a sottrarre beni mobili, o l'uso di beni immobili, al proprietario per motivi di interesse militare o civile che hanno carattere grave ed urgente. Nel caso vengano requisiti in proprietà dei beni mobili si è di fronte ad un caso che si avvicina all'espropriazione (l'espropriazione riguarda beni immobili o certi beni immateriali). Nella requisizione in uso, invece, il proprietario perde temporaneamente il possesso (non perde quindi la proprietà) del bene e a lui è dovuta una giusta indennità.
I limiti del diritto di proprietà nell'interesse privato si risolvono nella disciplina dei cosiddetti rapporti di vicinato, cioè dei rapporti fra proprietari di fondi vicini.
Le principali norma in materia riguardano:
- gli atti di emulazione: non sono consentiti atti emulativi, cioè atti che hanno lo scopo di nuocere o molestare altri (es.: piantare alberi senza particolari scopi, se non quello di disturbare la visuale del vicino). La nozione di atto emulativo risulta da due elementi: l'assenza di utilità per il proprietario (elemento oggettivo) e l'intenzione di nuocere o recare molestia ad altri (elemento soggettivo);
le immissioni: si intendono le propagazioni di fumo e di calore, i rumori, le vibrazioni e di tutte quelle forme di propagazione di sostanze inquinanti provenienti da un fondo e che si propagano verso quelli vicini. Queste immissioni non devono superare la normale tollerabilità, cioè non devono risultare superiori alla capacità di sopportazione dell'uomo medio;
- l'accesso al fondo: di norma il proprietario può negare a chiunque l'accesso al fondo, tranne che in due casi: 1) non può impedire che si entri nel fondo per l'esercizio della caccia (a meno che il fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano culture suscettibili di facile danno o a meno che il cacciatore non sia munito della licenza di caccia,; per quanto riguarda la pesca può negare l'accesso), 2) per permettere costruzioni o riparazioni o altre opere proprie del vicino, o comuni tra i due (art. 843 c.c.), 3) deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che si trovi accidentalmente nel fondo o l'animale che sia fuggito alla custodia, a meno che non preferisca riconsegnare la cosa o l'animale negando l'accesso;
- le distanze nelle costruzioni (distanze legali);
- piantagioni e simili;
- le finestre sul vicino del fondo;
- lo stillicidio (art. 908 c.c.);
- l'uso delle acque private.


Modi di acquisto della proprietà: distinzioni:

I modi di acquisto della proprietà sono i fatti giuridici che determinano l'acquisto della proprietà. Essi si distinguono in:
- modi di acquisto a titolo originario: l'acquisto avviene senza alcuna relazione con il diritto di un precedente proprietario (es. la raccolta di una cosa deliberatamente abbandonata);
- modi di acquisto a titolo derivativo: l'acquisto avviene quando il diritto si trasferisce da un soggetto ad un altro (es. dal venditore al compratore).
Sono modi di acquisto a titolo originario:
- l'occupazione: presa di possesso, con l'animo di farle proprie, di cose mobili che non sono di proprietà di nessuno (cose abbandonate volontariamente dal proprietario o che non appartengono a nessuno, gli animali ad oggetto di caccia e pesca);
- l'invenzione: consiste nel ritrovamento di cose smarrite o nella scoperta di un tesoro (le cose smarrite spettano al ritrovatore dopo un anno dalla pubblicazione del rinvenimento; il proprietario che rivendica la cosa deve pagare al ritrovatore un premio; è tesoro qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno possa provare di essere proprietario; se scoperto casualmente in fondo altrui, la proprietà si dività a metà tra ritrovatore e proprietario del suolo);
- l'accensione: il diritto di una cosa si estende a ciò che a essa si unisce o si incorpora, sia per effetto di eventi naturali sia per fatto dell'uomo;
- l'usucapione: colui che tiene in suo possesso una cosa di cui non è proprietario, col decorso del tempo e con le condizioni stabilite dalla legge, ne acquista la proprietà;
- l'acquisto di beni mobili mediante la regola "possesso vale titolo": coslui che, in buona fede e in forza di un titolo idoneo, acquista il possesso di un bene mobile da chi non ne aveva la proprietà, diventa proprietario in modo istantaneo.
Per quanto concerne l'acquisto della proprietà a titolo derivativo è da rilevare che essa si osserva quando il diritto si trasferisce da un soggetto ad un altro (è l'ipotesi di gran lunga più frequente).
Si verifica una successione quando colui che diventa proprietario a titolo derivativo non acquista un diritto nuovo, bensì lo stesso diritto che faceva capo al precedente titolare. Colui che trasmette il titolo è definito "dante causa" o "autore", colui che lo acquista si definisce "avente causa" o "successore".
All'acquisto a titolo derivativo si applicano due importantissime regole giuridiche:
- il principio per il quale nessuno può trasferire ad altri un diritto di maggior portata o intensità di quelle che ha lui stesso;
- il principio per il quale se viene meno il diritto del dante causa di regola viene meno anche in capo all'avente causa (collegato al primo principio: se l'autore aveva acquistato la proprietà in virtù di un contratto che è stato successivamente annullato il successore non può ricevere il diritto).
Sono modi di acquisto a titolo derivativo della proprietà:
- i contratti traslativi della proprietà, come la compravendita, la permuta, la donazione, etc.;
- la successione per causa di morte;
- i trasferimenti coattivi operati dall'autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria in particolari ipotesi.


Tutela della proprietà: azioni petitorie:

A tutelare il diritto della proprietà vi sono quattro azioni, dette petitorie:
- l'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.);
- l'azione negatoria (art. 949 c.c.);
- l'azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.);
- l'azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.).
Con l'azione di rivendicazione il proprietario, o chi si ritiene tale, mira a far accertare il suo diritto di proprietà sopra la cosa posseduta o detenuta da altri, e a conseguire la restituzione della stessa. Presupposto di tale azione, quindi, è che il proprietario sia stato privato del possesso della sua cosa, che viene abusivamente utilizzata da altri. L'attore (colui che agisce in giudizio, il proprietario che si ritiene tale) ha l'onere di dimostrare il suo diritto: senza tale dimostrazione sarà impossibile che il convenuto (colui contro il quale si agisce) venga condannato a restituire la cosa.
La prova del diritto di proprietà non è però agevole. Non è infatti sufficiente provare un valido titolo di acquisto, in quanto potrebbe costui non aver acquistato validamente da un un altro soggetto (sarebbe così necessario provare anche la validità dell'acquisto precedente, e di quello precedente ancora e così via). Al proprietario conviene quindi dimostrare che il suo possesso, eventulemte congiunto con quello di colui che glielo ha trasmesso e dei possessori antecedenti, si è prolungato per il tempo necessario all'usucapione.
Soltanto i modi di acquisto a titolo originario, infatti, danno al proprietario un modo ineccepibile di provare il suo diritto.
Nel caso il convenuto sia condannato a restituire la cosa all'attore, il quale ha quindi dimostrato di essere il proprietario, sarà obbligato, nel caso non riesca a recuperare la cosa a corrispondere al proprietario il valore e il risarcimento del danno.
Con l'azione negatoria il proprietario mira a far dichiarare la pienezza del suo diritto di proprietà e, quindi, l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa. Presupposto di questa azione è che il proprietario abbia motivo di temere pregiudizio dal fatto che altri accampino dei diritti reali pariali (servitù, usufrutto, etc.) sulla cosa che è oggetto del suo diritto di proprietà. Al proprietario (attore) è sufficiente provare il suo diritto di proprietà: incombe al convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza dei diritti vantati (se vuole ottenere il rigetto dell'azione).
Questa regola è la conseguenza del principio generale secondo cui la proprietà si presume libera da pesi.
Se sussistono turbative o molestie il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.
Con l'azione di regolamento di confini il proprietario di un fondo chiede che sia stabilito dal giudice il confine col fondo vicino, su cui vi sia l'incertezza.
Presupposto di quest'azione è l'incertezza del confine tra due fondi, da cui sia derivata una controversia cirla l'appartenenza di una zona posta tra i due fondi medesimi. L'azione può essre fatta valere da ciascuno dei due proprietari. Ogni mezzo di prova è consentito. In mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Con l'azione per l'apposizione di termini il proprietario domanda che i segni di confine mancanti o divenuti irriconoscibili siano apposti o ristabiliti a spese comuni. Presupposto di questa azione non è l'incertezza dei confini, bensì dei segni che lo indicano (termini). Anche questa azione, ovviamente, può essere fatta valere da ciascuno dei proprietari.
Le azioni di enunciazione (denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto) sono rimedi provvisori comuni alla proprietà, ai diritti reali di godimento e al possesso. Con le azioni possessorie, il proprietario ha la possibilità di valersi delle azioni di reintegrazione e azioni di manutenzione, i quali sono i mezzi di tutela più rapida rispetto alle azioni petitorie e sono quindi preferibili in certe circostanze.

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