24/09/10

Fatture per operazioni inesistenti: configurazione del reato

Riporto nel prosieguo quanto esplicitato dalla Cassazione nella sentenza n.19907/10 in tema di reati tributari e finanziari.

1) L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è un delitto di pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto.
2) Ai fini della rilevazione del momento di consumazione del reato rileva il momento dell'emissione della fattura, trattandosi di reato istantaneo.
3) La presenza di un'ulteriore finalità nell'azione delittuosa non incide sull'integrazione della suddetta fattispecie attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto.
4) Nel delitto de quo il dolo è comunque ravvisabile allorché l'autore abbia la coscienza e volontà di emettere o di utilizzare fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti idonei a frodare il fisco, essendo irrilevante il concorrente fine diverso di ottenere indebiti contributi.
5) L'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte su redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.

Nessun commento:

Posta un commento