Premesse:
Il presente post viene scritto nell'intento di fornire chiarezza circa la natura del c.d. "Canone Rai" che, in seguito al proliferare di mascalzoni travestiti da professionisti abili ad offrire i loro servigi al mercato profittando della carenza di controlli da parte dell'autorità pubblica, convincono, o cercano di convincere tramite l'organizzazione di incontri in luoghi pubblici (bar, e non solo), platee a disdire l'abbonamento in oggetto, oggi zoppica in un inferno di errati e confusi passaparola.
Si ritiene innanzitutto doveroso informare che, a quanto risulta dal passaparola stesso, tali presunti professionisti si impegnano a difendere gratuitamente (quasi) i loro clienti dagli accertamenti della polizia tributaria. I clienti, infatti, devono impegnarsi a sottoscrivere una specie di "quota annua" all'organizzazione (15 euro/anno circa) a tal fine. Il risparmio di quasi 100 euro/anno in ossequio a tale servizio è soltanto apparente (senza considerare il costo iniziale).
L'intenzione palesata da tali professionisti è l'elusione della normativa sul Canone Rai. Si ritiene opportuno sottolineare, perciò, il forte contrasto all'elusione tributaria figlio della giurisprudenza della Cassazione, e avvallato dalla Corte Costituzionale in molteplici settori della fiscalità nazionale. In conseguenza di ciò, la credibilità di suddetti professionisti dovrebbe essere nulla.
Commento a Sentenza: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 17 aprile 2009, richiesta n.33/04:
La sentenza in commento è di importanza storica in quanto, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), risulta essere la prima ad esaminare i tratti che determinano la natura fiscale di taluni prelievi coattivi imposti dagli Stati.
Nel caso di specie la CEDU sottolinea che è pacifica la natura tributaria del canone radiotelevisivo, in sintonia con quanto costantemente espresso dalla Corte Costituzionale italiana.
Innanzitutto, però, è necessario riassumere quanto disposto dalla giurisprudenza italiana. La Corte costituzionale italiana spiega che il carattere tributario del canone si riassume nell'obbligo del pagamento imposto indipendentemente dalla volontà negoziale dell'utente e per il solo fatto di "una mera possibilità di uso del servizio" mediante l'apparecchio posseduto (Corte Cost., ord. 535/1988).
Il massimo organo giurisprudenziale italiano ha chiarito costantemente, non senza le critiche della dottrina, la compatibilità del Canone Rai col dettato costituzionale. In particolare ha affermato che esso non viola né il princio di eguaglianza ex art. 3 Cost. né il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. in quanto viene soddisfatto il principio di ragionevolezza intendendo, con siffatta espressione, che l'importo dovuto per la mera detenzione dell'apparecchio televisivo è adeguato al possesso dello stesso. Tale lettura, però, è certamente contestabile da un punto di vista attento a salvaguardare il significato del dettato costituzionale. Secondo il parere di chi scrive, in sintonia con la dottrina più illuminata, il canone radiotelevisivo si dimostra, nel concreto, un'imposta espropriatoria. Il quantum debeatur, infatti, se confrontato col valore reale degli apparecchi televisivi, potrebbe in taluni casi superare il valore commerciale del bene in possesso, con evidente contrasto dell'art. 53 Cost. che sancisce che ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. A confermare ciò sarebbe sufficiente osservare pacificamente la marcata varianza nei valori commerciali degli apparecchi televisivi. La Corte costituzionale, introducendo il principio di ragionevolezza nel comparto tributario, ha dunque eluso il superiore principio di capacità contributiva, il quale è strumento indispensabile affinchè il principio di eguaglianza venga soddisfatto. La ragione, di matrice "politica", è dalla comunità scientifica definita "ragion fiscale": analizzando la storia della giurisprudenza della Corte è rinvenibile, infatti, una particolare volontà di tutela verso gli interessi economico-finanziari dello Stato, anche se contrastanti la Costituzione.
Riprendendo quanto affermato dalla Corte costituzionale italiana, la CEDU afferma che il Canone Rai non è assimilabile ad un corrispettivo di una prestazione resa al singolo affinchè possa usuffruire della visione dei programmi delle emittenti pubbliche, bensì è un'imposta destinata a colpire i possessori di apparecchi televisivi (art. 1, R.D.246/1938) atta a finanziare il servizio di trasmissione televisiva che lo Stato italiano offre. Elemento chiave, che ne caratterizza la fattispecie tributaria, è dunque la finalità sottesa al canone: il singolo, dunque, è obbligato alla contribuzione indipendentemente dalla fruzione delle proposte televisive offerte dalle emittenti statali.
L'elemento innovativo della sentenza in esame è rappresentato da una formulazione ampia del concetto di ragionevolezza affiancato all'obbligatorietà della prestazione, all'assenza di un rapporto contrattualistico tra le parti e al collegamento alla spesa pubblica.
A differenza di quanto affermato dalla Corte, la CEDU traslata il principio di ragionevolezza sul mero concetto del quantum debeatur, scindendolo dunque dal presupposto giuridico che determina l'imposta.
Secondo la CEDU, in palese contrasto con la dottrina, il Canone Rai è legittimo in quanto non presenta caratteri confiscatori.
Sulla libertà di fruizione del diritto all'informazione, invece, l'analisi si sposta sugli effetti della disdetta del canone radiotelevisivo. E' evidente che tale problema non sussiste. Da un lato, infatti, il Canone Rai, essendo considerato imposta anzichè corrispettivo, non è legato alla fruizione di una controprestazione. Dall'altro, la sigillazione è certamente uno strumento adeguato e proporzionale rispetto ai fini antielusivi.
Concludendo, chi scrive rileva l'impossibilità sostanziale di contestare giuridicamente l'esistenza del canone radiotelevisivo sia sotto il profilo della compatibilità costituzionale, sia sotto il profilo dei diritti umani per effetto della c.d. "ragion fiscale". Una Corte costituzionale non influenzata dalle ragioni di Stato dovrebbe rilevare l'ineluttabile natura di tassa, anzichè di imposta, del canone radiotelevisivo, con evidenti conseguenze circa la rimborsabilità del canone in relazione alla non fruizione del servizio per ragioni non inerenti la volontà del cittadino.
Nel prosieguo riporto la sentenza ivi commentata:
IN FATTO:
L'attore, Bruno Antonio Faccio, è un cittadino residente italiano, nato nel 1947 e residente a Vicenza. Egli è rappresentato davanti alla Corte da ....., avvocato in Vicenza. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, I.M. Braguglia e R. Adam e E. Spatafora, ed i suoi coagenti, V. Esposito e F. Crisafulli, e dal coagente aggiunto, N. Lettieri.
A. Le circostanze del caso di specie:
I fatti della causa, così come esposti dalle parti, possono riassumersi come segue. Il 20 dicembre 1999, l'attore introdusse innanzi all'Ufficio del registro degli abbonamenti della RAI (Radiotelevisione italiana), una domanda di risoluzione del suo abbonamento al servizio di televisione pubblica. Il 29 agosto 2003, la polizia tributaria di Valdagno (Vicenza) appose i sigilli al televisore dell'attore, imballandolo in un sacco di nylon al fine di renderlo inutilizzabile, conformemente all'articolo 10 del Regio Decreto Legge n. 246 del 1938.
B. Il diritto interno applicabile:
Il Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938, che disciplina gli abbonamenti al servizio di televisione pubblica, dispone come segue nei suoi articoli rilevanti:
Art. 1
“Tutte le persone che dispongono di uno o di più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiofoniche (radioaudizioni) sono sottoposte all'obbligo di pagamento del canone di abbonamento, conformemente alle regole previste nel presente regio decreto...” “L'abbonato che non ha intenzione o che non è nella possibilità di beneficiare della radioaudizioni circolari e continua comunque a conservare l'apparecchio presso il suo domicilio, deve presentare all'ufficio del registro competente, prima della fine del mese di novembre, una domanda di risoluzione dell'abbonamento (...). L'apparecchio sarà chiuso in un imballaggio al fine di impedirne l'utilizzo”.
MOTIVI:
Invocando gli articoli 10 e 8 della Convenzione, l'attore si duole rispettivamente della violazione del suo diritto a ricevere delle informazioni e di quello al rispetto della propria vita privata e familiare, poichè l'apposizione dei sigilli al suo televisore comporta non solamente il blocco dei programmi RAI, ma anche di tutti gli altri programmi televisivi, compresi quelli che sono trasmessi da canali privati. Invocando l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, l'attore si lamenta anche di una lesione al suo diritto al rispetto dei beni, poiché nessuno dovrebbe essere privato della proprietà, a meno che ciò non avvenga per ragioni di utilità pubblica.
IN DIRITTO:
Invocando gli articoli 10 e 8 della Convenzione, l'attore si duole rispettivamente della violazione del suo diritto a ricevere informazioni e di quello al rispetto della sua vita privata e familiare. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, si duole anche di una violazione al suo diritto al rispetto dei beni. Il Governo sostiene, in primo luogo, che questa richiesta dovrebbe essere rigettata in quanto non sono state esaurite tutte le vie di ricorso interne, in quanto l'attore non ha proposto i suoi motivi innanzi ad un tribunale civile. A titolo di esempio, il Governo evidenzia che a più riprese le giurisdizioni ordinarie si sono pronunciate sul tema del pagamento del canone audiovisivo e che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 10 del Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938 è stata oggetto di diverse decisioni della Corte Costituzionale. Il Governo considera anche che, se è vero che l'apposizione dei sigilli alla televisione dell'attore costituisce un'ingerenza nel diritto di questi a ricevere delle informazioni, con riferimento al diritto al rispetto della sua vita privata e della proprietà, tale ingerenza è proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito dallo Stato, e cioè il finanziamento parziale del servizio pubblico di radio–tele diffusione. Il Governo sottolinea la natura fiscale di tale canone: “si tratta di un'imposta dovuta in ragione del possesso di un apparecchio atto a ricevere qualsiasi programma televisivo”. In tale contesto, in seguito alla risoluzione dell'abbonamento alla televisione pubblica, il fatto di rendere l'apparecchio ricevente inutilizzabile costituirebbe una misura proporzionata all’obbiettivo perseguito dallo Stato. L'attore reitera i suoi motivi e ritiene che, anche a voler considerare legittimo l'obiettivo di finanziamento del servizio pubblico della radio–tele diffusione, il fatto di rendere l'apparecchio televisivo inutilizzabile costituisce una misura non proporzionata, tenuto conto in particolare dell'impossibilità che ne consegue di accedere alle stazioni televisive private.
Per quanto riguarda l'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne, sollevata dal Governo, la Corte considera innanzitutto che quest'ultimo non ha dimostrato l'esistenza di una via di ricorso ordinaria idonea a reindirizzare i motivi sollevati dall'attore innanzi alla Corte. D'altronde, conviene ricordare che la sentenza della Corte costituzionale non costituisce una via di ricorso di cui la Convenzione esige l'esperimento, non potendo un individuo singolo giovarsi dell'esperimento diretto a tale via (si veda, mutatis mutandis, tra le molte, Brozicek c. Italia, 19 dicembre 1989, par. 34, serie A, n. 67). Quindi, la Corte ritiene che ci sia motivo per rigettare tale eccezione.
La Corte rileva poi che l'attore ha omesso di sostenere il motivo basato sul proprio diritto al rispetto della sua vita familiare e rigetta, quindi, quest'ultimo per mancanza manifesta di fondamento, secondo l'art. 35, paragrafi 3 e 4 della Convenzione.
Per quanto riguarda gli altri profili della domanda, la Corte considera in primo luogo che non è contestabile che l'apposizione dei sigilli all'apparecchio televisivo dell'attore rappresenti una ingerenza nel suo diritto a ricevere delle informazioni, e di quello al rispetto della sua vita privata, tenuto conto, per quanto attiene quest'ultimo diritto, della nozione ampia di “vita privata”, riconosciuta più volte dalla giurisprudenza della Corte (si veda, mutatis mutandis, Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, par. 61, CEDU, 2002 – III).
La Corte ritiene che tale misura, prevista dall'art. 10 del Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938, persegue uno scopo legittimo: dissuadere gli individui dal non pagamento di un'imposta o, altrimenti detto, dissuaderli dalla risoluzione dell'abbonamento al servizio televisivo pubblico.
Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, la Corte, su sollecitazione del Governo, ritiene che è alla luce della natura fiscale del canone radiotelevisivo che quest'ultimo deve essere analizzato. Il canone costituisce in effetti un'imposta destinata al finanziamento del servizio pubblico radio televisivo.
Agli occhi della Corte, e da ciò che emerge dalla lettera dell'art. 1 del Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938, indipendentemente dalla volontà dell'attore di vedere i programmi trasmessi dalle emittenti pubbliche, il semplice possesso dell'apparecchio televisivo comporta l'obbligo, da parte sua, di adempiere al pagamento dell'imposta in parola. D'altronde, a contrario, un sistema che permettesse di vedere solo le emittenti private senza pagare il canone, anche ammettendone la realizzabilità tecnica, equivarrebbe a privare l'imposta della sua natura propria, cioè di contributo ad un servizio della comunità e non di prezzo pagato da un individuo quale corrispettivo della ricezione dei programmi di una determinata emittente.
In tale contesto, è utile ricordare che “la materia fiscale evidenzia ancora il nocciolo duro delle prerogative del potere pubblico, restando preminente il carattere pubblico del rapporto tra il contribuente e la collettività (si veda, mutatis mutandis, Ferrazzini c. Italia, [GC], n. 44759/98, par. 29, CEDU 2001 – VII).
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, così come dell'ammontare ragionevole dell'imposta in questione (che ammonta, a titolo di esempio, a 107,50 euro per l'anno 2009), la Corte valuta che l'apposizione dei sigilli dell'apparecchio televisivo dell'attore è una misura proporzionata all'obiettivo perseguito dallo Stato.
Tale richiesta è, quindi, manifestamente infondata e deve essere rigettata sulla base dell'art. 35, parr. 3 e 4 della Convenzione.
Per tali motivi, la Corte, a maggioranza, Dichiara la richiesta irricevibile.
Françoise Elens – Passos
Cancelliere aggiunto
Françoise Tulkens
Presidente
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