27/05/10

Il concetto giuridico del principio di eguaglianza in ambito comunitario: riflessioni

L’idea europea trova nella storia dei suoi popoli un filo di continuità culturale, sociale e politica di cui oggi l’Unione Europea è la più alta espressione conosciuta. La completa realizzazione dell’idea europea è intesa non come una mera aggregazione di individui, bensì come una correlazione pacifica di differenti comunità funzionale al progresso dell’uomo.
A fondamento dell’attuale realizzazione dell’idea europea si ritrovano, in una sorta di osmosi etico-giuridica, i precetti su cui le varie comunità europee hanno costruito la loro stessa esistenza. Appare dunque logico dover proporre, ed in questo senso analizzare, il principio di eguaglianza quale uno dei capisaldi giuridici fondamentali dell’Unione Europea. Ritenuto un principio ideale, esso è stato invocato dalle rivoluzioni che hanno contribuito alla realizzazione delle odierne democrazie. Sulla sua portata si ritiene necessario rimandare alle carte costituzionali degli Stati membri, segnalando in particolare l’art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, figlio della rivoluzione francese e del suo spirito illuminista, il quale dispone che “gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti”. Il medesimo principio è stato ribadito in ambito internazionale, e quindi riconosciuto in sede di ratifica interna dagli Stati membri dell’ONU, il 10 dicembre 1948 all’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sul concetto universale del principio di uguaglianza, la Costituzione spagnola del 1978, introducendo il criterio della valenza effettiva, sancisce all’art. 9 che i poteri pubblici devono rendere effettive e reali “la libertà e l’uguaglianza degli individui e della collettività di cui fanno parte”.
L’art. 3 della Costituzione italiana afferma, in una visione apparentemente limitata al comparto domestico in quanto limitata dal concetto di cittadinanza, se non valutata congiuntamente all’art. 10, II co., Cost., che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge” e che la Repubblica ha l’onere di assicurare l’uguaglianza sostanziale. In relazione alla condizione giuridica dello straniero, infatti, il soprarichiamato art. 10 della Costituzione offre un esplicito rinvio alle leggi interne ed ai trattati internazionali; pertanto è indubbio che il principio italiano di eguaglianza è posto a tutela non solo dei soggetti portatori di cittadinanza italiana, bensì anche a tutela dei soggetti stranieri la cui situazione giuridica li pone in relazione con l’ordinamento italiano. Sul carattere estendibile ai cittadini stranieri del principio di eguaglianza si rinvia anche all’art. 1 della Costituzione olandese il quale, affermando che la discriminazione è vietata in qualsiasi campo, pone la rilevanza del divieto di discriminazioni basate sulla residenza e sulla nazionalità .
Da ultimo si richiama l’ordinamento tedesco, il quale ha sopperito l’imprecisione Costituzionale riguardo la tutela della situazione dello straniero tramite l’opera giurisprudenziale.
A seguito della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle disposizioni presenti nel Trattato CEE, ricordati dalla Corte quali parametri di riferimento a sancire l’efficacia del principio comunitario di eguaglianza, suddetto principio ha trovato la sua connotazione specifica nella Carta europea dei diritti fondamentali (c.d. Carta di Nizza del 2000), oggi richiamata dal Trattato di Lisbona a seguito della mancata introduzione del Trattato istitutivo della Costituzione europea. All’art. 20 della Carta di Nizza si dispone che “tutte le persone sono uguali davanti alla legge”, mentre nel successivo art. 21 si ritrovano disposizioni di carattere generale e particolare riferite al principio di non discriminazione.
In conseguenza di questa serie di ragioni è pacifico poter affermare che il principio comunitario di eguaglianza concerne il rapporto tra le norme e le situazioni a cui esse intendono offrire una disciplina. Più specificatamente, il principio di eguaglianza viene giuridicamente soddisfatto quando le situazioni comparabili vengono disciplinate dalla medesima norma con la conseguenza che a situazioni distinte devono corrispondere normative distinte.

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